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Misurazione Gas Radon Puglia
Legge Regionale 3 Novembre 2016 n. 30
“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato”, così come modificata dall’art. 25 dalla Legge Regionale 36/2017 del 09/08/2017 (BURP n. 96 del 11/08/2017), prescrive la misura di Radon per tutti i luoghi accessibili al pubblico, indipendentemente dalla loro localizzazione, su tutto il territorio regionale.
Per gli edifici strategici
di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.
Per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra
degli edifici diversi da quelli sopra specificati, e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superfice non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione.
La misura è effettuata
con strumentazione passiva tramite rivelatori a tracce nucleari del tipo CR-39 pronti all’uso: sarà necessario unicamente estrarre i dispositivi dal plico di spedizione e posizionarli ad una altezza compresa fra circa 1 e 3 metri, in un’area lontana dalle fonti di calore e di ricambio d’aria. Verrà determinata come valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale.
Al termine delle attività di misura
sarà nostra cura predisporvi la comunicazione da trasmettere alla conclusione del rilevamento al comune interessato e ad ARPA Puglia.
In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.
DICHIARAZIONE TELECAMERE ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Sempre più spesso le aziende sentono il bisogno di dotarsi di sistemi di videosorveglianza per aumentare il grado di sicurezza dell’ambiente lavorativo.
L’istanza di autorizzazione per la videosorveglianza permette di installare le telecamere di sicurezza rispettando le norme di legge previste.
L’autorizzazione per videosorveglianza sul luogo di lavoro è sempre obbligatoria per aziende e attività commerciali e, secondo quanto stabilito all’art. 4 della Legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), impianti audiovisivi e altri strumenti, dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per:
- esigenze organizzative e produttive
- la sicurezza del lavoro
- tutela del patrimonio aziendale.
A tal proposito, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n.5 del 19 febbraio 2018, ha fornito alcune indicazioni operative sull’installazione e utilizzo degli impianti di videosorveglianza e degli altri strumenti di controllo. Tra le novità principali, il fatto che il focus delle istruttorie debba riguardare più le finalità e le motivazioni per cui si richiede l’autorizzazione che non una descrizione tecnica della strumentazione.
Anche sul luogo di lavoro, in ogni caso, andrà posta particolare attenzione al posizionamento delle telecamere: la legge prevede che non possano essere inquadrate postazioni di lavoro fisse o aree dedicate all’attività lavorativa.
In sostanza, le immagini non devono focalizzarsi sui dipendenti, che possono però essere ripresi con criteri di occasionalità. Per il resto, le telecamere possono essere orientate anche su ingressi o zone di passaggio di pertinenza dell’azienda (ad esempio i corridoi, parcheggi, ecc).
Prima di poter installare un impianto di videosorveglianza sul luogo di lavoro, dunque, è necessario avere uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali (se presenti in azienda) o, appunto, l’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, previa apposita istanza.
Installare sistemi di videosorveglianza senza autorizzazione può costare alle imprese un esborso economico considerevole e/o, nei casi più gravi, anche dei provvedimenti di tipo penale (come da sentenza della Cassazione n. 4331 del 30 gennaio 2014).
Le sanzioni prevedono come minimo multe da 154,00 a 1.549,00 euro o l’arresto da 15 giorni a un anno (salvo che il fatto non costituisca reato), ma in alcuni casi possono essere anche superiori a tali importi.
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