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RSPP – DATORE DI LAVORO: QUANDO?
Il D.lgs. 81/2008, normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, specifica quando il Datore di Lavoro può assumere direttamente l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e quando invece no.
L’art. 34 del D.lgs. 81/2008 infatti specifica “Salvo nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi”
QUANDO IL DATORE DI LAVORO PUÒ SVOLGERE L’INCARICO DI RSPP?
L’allegato II del D.lgs. 81/2008 specifica che è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi nei seguenti casi:
Aziende artigiane e industriali (*) fino a 30 lavoratori
Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
Altre aziende fino a 200 lavoratori
* escluse le aziende industriali con rischi alti (es. centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione ed il deposito di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private).
QUANDO IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ SVOLGERE L’INCARICO DI RSPP?
Il Datore di Lavoro, invece, NON può svolgere e assumersi la responsabilità di RSPP nei seguenti casi:
Nelle centrali termoelettriche
Negli impianti e nei laboratori nucleari
Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito di esplosivi, polveri e munizioni
Nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori
Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
Nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private con oltre 50 lavoratori
Nel momento in cui il Datore di Lavoro non può assumere l’incarico di RSPP bisognerà provvedere con la nomina di un’altra persona interna o esterna all’azienda affinché adempia all’obbligo.
La persona individuata, se non risulta già in possesso dei requisiti minimi per svolgere l’incarico di RSPP, dovrà partecipare ad appositi corsi di formazione e approfondimento che variano in base all’attività svolta dall’azienda.
L’art. 31, comma 4 del D.lgs. 81/08 prevede che, in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda, siano in possesso dei requisiti minimi richiesti per svolgere l’incarico di RSPP, il Datore di Lavoro deve obbligatoriamente fare ricorso a persone o servizi esterni.
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