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RLS: ELEZIONE, COMPITI E FORMAZIONE NECESSARIA

RLS è la sigla per indicare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Per definizione il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, da qui RLS, è “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” (Art. 2 D.lgs. 81/08): è dunque una persona che ha ricevuto una formazione particolare in materia di salute e sicurezza tale da assicurargli adeguate competenze sulla prevenzione dei rischi specifici dell’ambito in cui esercita e sul loro controllo.

Quali sono i compiti del RSL?

Le principali funzioni del RLS sono (art. 50 D.lgs. 81/08):

  • accedere ai luoghi di lavoro,

  • ricevere le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi,

  • partecipare alla riunione periodica,

  • fare proposte in merito all’attività di prevenzione.

Modalità di elezione del RLS

La figura dell’RLS può essere interna o esterna all’azienda:

  • RLS interno: può essere eletto direttamente tra i lavoratori dipendenti o designato tra le rappresentanze sindacali (se presenti in azienda). Nel caso di elezione fra i lavoratori, tutti i lavoratori si possono candidare, purché siano assunti con contratto a tempo indeterminato. L’elezione deve essere verbalizzata e, secondo l’articolo 18 del D.lgs. 81/08, il nominativo del RLS eletto deve essere comunicato entro il 31 marzo dell’anno successivo all’INAIL.

  • RLS esterno, detto RLS Territoriale è un consulente esterno che esercita tale funzione per più aziende a livello territoriale.

Quanti RLS servono in azienda?

  • Nelle aziende con meno di 15 dipendenti può essere interno oppure esterno.

  • Nelle aziende con più di 15 dipendenti deve essere interno. Il numero minimo di RLS è:

    • 1 per aziende fino a 200 lavoratori

    • 3 per aziende da 200 a 1000 lavoratori

    • 6 per aziende oltre i 1000 lavoratori.

La formazione

La durata minima del corso di formazione di base per svolgere il compito di RLS aziendale è di 32 ore, delle quali 12 devono essere di formazione specifica circa i rischi presenti nell’azienda di appartenenza. Come per tutte le attività formative in ambito di sicurezza sul lavoro è prevista una verifica di apprendimento al termine del corso.

La formazione deve essere aggiornata annualmente e la durata del corso sarà di:

  • 4 ore per le aziende fino a 50 dipendenti;

  • 8 ore per le aziende con più di 50 dipendenti.

La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro ed è a carico dell’azienda, non del lavoratore.

RLS Territoriale: ha ricevuto una formazione di almeno 64 ore iniziali e annualmente segue corsi di aggiornamento di 8 ore.

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