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PRIMO SOCCORSO AZIENDALE: FORMAZIONE E PRESIDI NECESSARI
Tra le figure necessarie e fondamentali da identificare all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale c’è quella degli Addetti al Primo Soccorso aziendale.
Le normative di riferimento, in particolar modo il D.lgs. 81/2008 e il Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale”, prevedono l’individuazione di queste figure e la loro partecipazione ad appositi corsi di formazione ed addestramento.
LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE PER IL PRIMO SOCCORSO
Prima di capire le modalità di formazione è necessario sapere che le aziende, nell’ambito del primo soccorso, sono classificate in tre gruppi di rischio:
Gruppo A: in questo gruppo rientrano le aziende a rischio rilevante ovvero aziende con oltre 5 lavoratori riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indica infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 e aziende con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B: aziende > di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A
Gruppo C: aziende < di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A
MODALITÀ E DURATA DELLA FORMAZIONE
Le attività formative devono obbligatoriamente essere svolte da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
La parte teorica della formazione deve essere svolta obbligatoriamente da un medico che, per la parte pratica, può avvalersi dell’aiuto di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
La durata della formazione varia in base al gruppo di appartenenza dell’azienda o dell’unità produttiva:
Gruppo A: la durata della formazione base è di 16 ore mentre quella del corso di aggiornamento è di 6 ore
Gruppo B/C: la durata della formazione base è di 12 ore mentre quella del corso di aggiornamento è di 4 ore
Ricordiamo che la periodicità dell’aggiornamento della formazione in ambito primo soccorso aziendale è di 3 anni.
I contenuti minimi dei corsi di formazione per il gruppo A sono indicati nell’allegato 3 del DM 388/03, quelli dei corsi di formazione per aziende appartenenti ai gruppi B o C sono specificati nell’allegato 4 dello stesso decreto.
ATTREZZATURE E PRESIDI PER IL PRIMO SOCCORSO
Per poter adempiere all’incarico per cui sono stati nominati, gli Addetti al Primo Soccorso aziendale devono avere a disposizione apposite attrezzature e presidi, ovvero
Per i gruppi A e B: cassetta di primo soccorso contenente la dotazione minima indicata dal DM 388/03.
Per il gruppo C: pacchetto di medicazione contenente la dotazione minima indicata dal DM 388/03.
Oltre ai presidi “medici” il datore di lavoro deve sempre garantire inoltre anche un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.
Tutti le attrezzature e i presidi devono essere mantenuti in piena efficienza, per questo devono essere fatte periodicamente delle attività di controllo.