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LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 81 del 2008 si è andato a richiedere che le diverse figure presenti nelle aziende seguano apposita formazione sulla sicurezza.

Formazione sulla sicurezza sul lavoro

Bisogna innanzitutto prendere in considerazione che i percorsi formativi e la loro durata sono stati specificati da leggi entrate in vigore successivamente al D.lgs. 81/2008.

La legge che individua gli argomenti minimi che devono essere trattati e la durata dei corsi di formazione sulla sicurezza è l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Normativa poi integrata da successivi accordi che sono serviti a specificare al meglio i contenuti dei corsi:

  • sull’utilizzo delle attrezzature (Accordo Stato Regioni del 2012)

  • sulla formazione RSPP/ASPP professionista e su quella erogabile in e-learning (Accordo Stato Regioni del 2016).

Andremo oggi ad analizzare, nello specifico, la durate e le peculiarità dei percorsi formativi che devono seguire lavoratori, preposti e dirigenti.

La formazione sulla sicurezza dei lavoratori

La formazione dei lavoratori deve essere effettuata in base ai rischi aziendali presenti. Le categorie di rischio che possono essere individuate sono 3: basso, medio ed alto.

Generalmente, per capire in che categoria di rischio rientra la realtà lavorativa, si fa riferimento al codice ateco aziendale. Da questo si potrà risalire, tramite specifiche tabelle, al rischio associato all’attività lavorativa con cui l’azienda è iscritta alla camera di commercio.

I corsi sulla sicurezza per i lavoratori prevedono, per tutte le categorie di rischio, una parte generaledella durata di 4 ore alla quale vanno aggiunte le ore di formazione per i rischi specifici così come definito di seguito:

  • 4 ore per le aziende a rischio basso

  • 8 ore per le aziende a rischio medio

  • 12 ore per le aziende a rischio alto

L’aggiornamento della formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato Regioni deve essere svolto ogni 5 anni ed ha una durata di 6 ore per tutte le categorie di rischio.

Nota: la formazione specifica dei lavoratori può, talvolta, scostarsi da quanto indicato dal codice ateco aziendale. Questo può avvenire in due modi:

  • Un’azienda che rientra in una categoria di rischio basso o medio può aumentare il rischio nel momento in cui i lavoratori, per lo svolgimento delle attività lavorative, siano esposti a rischi che ne comportano un consistente aumento di rischio.

  • Un’azienda che rientra in una categoria di rischio medio o alto può diminuire il rischio nel momento in cui i lavoratori, per lo svolgimento delle attività lavorative, NON vengano esposti ai rischi che fanno rientrare l’azienda nella categoria associata al codice ateco. Per esempio, nel momento in cui il Datore di Lavoro vieti di svolgere un’attività particolarmente pericolosa, potrebbe essere sufficiente a far diminuire il rischio aziendale.

Per capire se e come è necessario effettuare questo scostamento, ci si affida, in genere, a consulenti per la sicurezza che, essendo specializzati nel settore, possono aiutare l’azienda ad effettuare questa valutazione.

La formazione sulla sicurezza dei preposti

La formazione del preposto è un corso particolare che serve a ricoprire il ruolo all’interno dell’azienda. Il preposto ha l’obbligo di vigilanza e controllo sulle attività svolte dai lavoratori.

Il corso di formazione base per preposto ha una durata di 8 ore per tutte le categorie di rischio e l’aggiornamento deve essere effettuato ogni 5 anni, corso della durata di 6 ore.

Nota: il corso di formazione da preposto è un corso integrativo al corso di formazione come lavoratore secondo l’Accordo Stato Regioni pertanto, chi ricoprirà questo incarico, dovrà seguire entrambi i corsi.

La formazione sulla sicurezza dei dirigenti

La formazione dei Dirigenti secondo l’Accordo Stato Regioni ha una durata di 16 ore per tutte le categorie di rischio e prevede 4 moduli specifici:

  1. Giuridico normativo

  2. Gestione ed organizzazione della sicurezza

  3. Individuazione e valutazione dei rischi

  4. Comunicazione, formazione e consultazione

L’aggiornamento deve essere fatto ogni 5 anni e ha una durata di 6 ore.

Note: come indicato nell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 “La formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.lgs. 81/08, in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D.lgs. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori”

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