- +33 328 58 64 512
- info@prudenzanoformazione.it
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: PERCHÉ È IMPORTANTE
Sono moltissimi i compiti che un datore di lavoro deve portare a termine, su questo non c’è dubbio: potremmo dividerli in doveri morali e obblighi legislativi. Tra questi ultimi vi è certamente la Valutazione dei Rischi.
Per effettuarla in maniera ottimale è necessario individuare tutti i pericoli connessi al contesto lavorativo e ridurre la possibilità che essi si tramutino in un danno più o meno reversibile.
Con l’acronimo DVR intendiamo propriamente il Documento di Valutazione dei Rischi, stilato obbligatoriamente e in forma scritta dal Datore di Lavoro.
Per ogni rischio individuato durante un primo sopralluogo, il DVR definisce le misure di prevenzionee protezione che devono essere adottate durante il processo produttivo al fine di ridurre al minimo la probabilità che l’evento si verifichi o per contenere il più possibile il un eventuale danno in caso di infortuni.
Le specifiche relative al DVR sono presenti in particolar modo nell’articolo 28 del D.lgs. n. 81/2008. Esso indica tutti i fattori che devono essere considerati, compresi lo stress e i pericoli coinvolgenti le lavoratrici in stato di gravidanza, due aspetti che nell’ultimo decennio hanno assunto un peso specifico sempre più rilevante all’interno delle aziende.
Cosa deve contenere il DVR?
Erroneamente pensiamo che nel Documento di Valutazione dei Rischi sia sufficiente riportare l’anagrafica aziendale, l’organigramma della sicurezza e tutti i pericoli relativi all’attività svolta dall’azienda, inserendo al termine qualche consiglio per la gestione delle situazioni critiche.
In realtà nel DVR occorre:
Analizzare le fasi lavorative interne all’azienda
Individuare tutti i pericoli connessi a ciascuna fase
Quantificare i rischi derivati
È necessario, inoltre, che ogni rischio non sia menzionato solamente nel Documento: in quest’ultimo deve essere presente un programma che abbia come obiettivo il miglioramento della sicurezza nel tempo, dove vengono riportate tutte le misure di prevenzione da predisporre.
Che cosa è necessario per redigere un DVR chiaro, preciso e puntuale?
Sicuramente un sopralluogo da parte di un Tecnico della Sicurezza che, effettuando le registrazioni e le misurazioni necessarie, permetterà di valutare quantitativamente tutti i rischi.
Il mondo online ha agevolato tantissime delle nostre attività. Tra i prodotti sono presenti nel mercato anche i DVR. Vogliamo metterti in guardia però: essi vengono redatti senza aver effettuato alcun sopralluogo tecnico in azienda, proprio per questo motivo risultano incompleti ed in caso di visita ispettiva da parte degli organi di controllo si presentano gravemente incompleti, generando così sanzioni e prescrizioni.
Il tempo necessario per redigere il DVR
Come in tutte le cose, ognuna ha il suo tempo. Una delle domande più frequenti in merito alla stesura del DVR è la seguente: Entro quando il Datore di Lavoro deve redigere il Documento?
Al fine di scoprire in modo chiaro e definito le modalità e le tempistiche entro le quali è necessario elaborare e aggiornare il DVR non resta che fare ricorso alla normativa 81/2008, chiamando in causa gli articoli 28 e 29.
L’articolo 28 comma 3-bis afferma che: “In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”.
Analizzando questo breve frammento è possibile comprendere che il titolare di una nuova impresa deve effettuare la valutazione dei rischi, elaborando l’omonimo documento, entro 90 giorni dall’avvio dell’attività. Ma facciamo un’ulteriore precisazione, poiché vi è stata un’integrazione in seguito ad una variazione della legge 161/14.
Quest’ultima prevede che l’elaborazione deve essere effettuata e presentata prima dei novantagiorni. All’interno devono essere riportate:
Le misure di protezione e prevenzione adottate, con i relativi Dispositivi di Protezione Individuali utilizzati;
Le indicazioni inerenti al programma delle misure di miglioramento;
Le procedure da attuare e le figure aziendali che devono occuparsene;
Le mansioni maggiormente esposte a rischi specifici. Esse infatti richiedono una capacità professionale, un’adeguata formazione e addestramento;
La nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), del RLS(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), e qualora sia necessario del Medico Competente.
Quando è necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi?
Nell’articolo 29 comma 3 del D. Lgs 81/08 sono presenti gli obblighi di aggiornamento del DVR, anch’essi modificati dalla legge 161/14.
Al fine di fornire una spiegazione esaustiva della norma, esplichiamo che il datore di lavoro deve provvedere all’aggiornamento del DVR in presenza di:
Modifiche del processo produttivo oppure dell’organizzazione del lavoro, le quali influenzano la salute e la sicurezza dei lavoratori;
Evoluzione della tecnica;
Infortuni significativi nel medesimo contesto lavorativo;
Risultati della sorveglianza sanitaria che evidenziano necessità di miglioramento del documento.
È obbligatorio aggiornare il DVR entro 30 giorni dal verificarsi di una delle occorrenze appena riportate. È opportuno ricordare infatti che se il DVR viene revisionato, tutte le figure (Datore di lavoro-RSPP-RLS-Medico) devono firmare la versione aggiornata per presa visione.
Consulta la nostra pagina dedicata ai servizi e contattaci per ottenere maggiori informazioni!