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CHE COS’È IL RISCHIO RUMORE?
Ricordiamo sempre che il D.lgs. 81/08 indica che il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti all’interno del suo ambiente di lavoro e deve identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione per abbassare gli stessi ad un livello “accettabile”.
Tra i rischi da valutare c’è una macrocategoria di rischi, quelli derivanti da esposizione ad agenti fisici.
La valutazione dei rischi da agenti fisici deve essere effettuata con una cadenza almeno quadriennale.
Tra gli agenti fisici indicati dalla normativa c’è anche il rischio rumore, valutazione specifica richiesta dall’art.190 del D.lgs.81/08.
Quando è necessario fare misurazioni per il rischio rumore?
La valutazione del rischio rumore NON richiede che vengano effettuate in tutte le situazioni delle misurazioni specifiche dei livelli di rumore.
La valutazione deve infatti prevedere anche le misurazioni laddove non si possa fondamentalmente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (Lex, 8h > 80dB(A) o Lpicco > 135dB(C).
Prima di proseguire è meglio ricordare alcuni parametri fondamentali per la valutazione del rischio rumore:
- pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”;
- livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
- livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore.
Nelle situazioni nelle quali si ha la certezza che l’esposizione al rumore risulti trascurabile, si può procedere alla redazione della cosiddetta “giustificazione”. Generalmente non sarà necessario approfondire oltre la valutazione del rischio, nei casi dubbi invece ci si potrà limitare ad alcune misurazioni per escludere il superamento dei valori inferiori d’azione per tutti i lavoratori.
La valutazione senza misurazioni
Laddove non sia necessario effettuare misurazioni la relazione tecnica di valutazione dovrà contenere:
- il layout dell’ambiente (planimetrie con posizione delle macchine, delle attrezzature e dei lavoratori esposti, ecc.);
- l’individuazione di eventuali fattori potenzianti il rischio (ototossici, vibrazioni, ecc.);
- l’indicazione delle motivazioni che escludono il superamento dei valori di azione inferiori nella giornata/settimana ricorrente a massimo rischio;
- le conclusioni con le eventuali indicazioni specifiche per la riduzione del rischio.
La valutazione con misurazioni
Quando invece risulta necessario effettuare le misurazioni specifiche per il calcolo dell’esposizione al rischio rumore, sarà necessario prevedere all’interno della relazione:
- il layout dell’ambiente (planimetrie con posizione delle macchine, delle attrezzature e dei lavoratori esposti, ecc.);
- l’individuazione di eventuali fattori potenzianti il rischio (ototossici, vibrazioni, ecc.);
- i risultati delle misurazioni di rumore (LAeq, Lpicco e LCeq)
- l’individuazione delle aree e delle macchine a forte rischio (LAeq > 85dB(A) e Lpicco > 137 dB(C));
- la valutazione del rispetto dei valori limite di esposizione (per LEX > 87db(A) e Lpicco > 140dB(C));
- il calcolo dei LEX e dei Lpicco degli esposti oltre gli 80dB(A) e i 135dB(C);
- la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei DPI uditivi, se ed in quanto forniti ai lavoratori;
- la definizione delle misure tecniche e organizzative di contenimento del rischio;
- le conclusioni (quadro d’insieme del rischio).
Conclusioni
Per l’individuazione degli obblighi delle figure della sicurezza in termini di valutazione del rischio rumore si fa riferimento ai livelli di esposizione calcolati in assenza di DPI (LEX,8h).
Il superamento dei livelli di esposizione giornaliera di un lavoratore al rumore (LEX,8h) di 80, 85 e 87 dB(A) comporta il dovere da parte delle figure della sicurezza di adempiere alle diverse prescrizioni fissate a tutela della salute dei lavoratori.
Ai fini della verifica del rispetto del limite di esposizione (LEX,8h = 87dB(A)) si fa riferimento al livello di esposizione stimato con idonei dispositivi di protezione uditiva (DPI u o otoprotettori) indossati.
Se vuoi ricevere maggiori informazioni sulla valutazione dei rischio rumore e le misure di prevenzione e protezione da adottare, CONTATTACI!